Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12945/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12945/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTER ALEXANDRU IONUT ( CUI 06EFCSO ) nato il 22/02/1996 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Caster Alexandru Ionut; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12945/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena diritto di ottenere una decisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTER ALEXANDRU IONUT ( CUI 06EFCSO ) nato il 22/02/1996 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caster Alexandru Ionut; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Condjiee Estensore La Presid