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Ordinanza — n. 12939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding principle of correlation between accusation and judgment due to lack of radical factual change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmine Morni inadmissible, rejecting his claims regarding the violation of the principle of correlation between the accusation and the appellate judgment. The defense argued that the temporal error in the charge head and the specific date of the complaint created a radical transformation of the factual scenario, prejudicing the defendant's rights. The court ruled that such a violation is insubstantial when the accused had full knowledge of the case elements through the trial process and could effectively defend themselves against the entire evidentiary material.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; The principle of correlation between accusation and judgment is not violated by minor discrepancies in dates or specific details if the accused had full knowledge of the factual scenario and could exercise their defense rights throughout the proceedings.

Parole chiave

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principle of correlation accusation and judgment radical transformation of facts defense rights violation appellate court decision procedural inadmissibility evidentiary material knowledge abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
260009 - 01); che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
260009 - 01); che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano
Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera
Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi
254419 - 01; conf., Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv.
Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango
Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv.
Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023
Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini
286023 - 01; cpnf., Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv.
Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà
279090 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv.
Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, Ferrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORNI CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/02/1974 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Morni; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali la difesa deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché la riconducibilità dei fatti all'imputato, sono manifestamente infondati; che, infatti, la risposta fornita dalla Corte d'appello all'eccezione difensiva è assolutamente corretta: i giudici d'appello hanno spiegato che, indipendentemente dall'indubbia erroneità del riferimento temporale contenuto nel capo di imputazione, è certo che "... la fattispecie risulta dettagliatamente descritta con indicazione del numero seriale del computer oggetto del reato mentre, come nella gran parte delle ricettazioni, non risulta indicato il giorno in cui avvenne la ricettazione ...", aggiungendo che "...

è presente in atti querela sporta dal responsabile della sicurezza della base di Sigonella in data 6 maggio 2016, relativa al furto del computer ..."; che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01); che deve essere esclusa la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (cfr., Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01); che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale NO 4- lt4.14-41f5.4Skl.rc et~to contestazione, sicché V questi abbia avuto modo di esercitare le t sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr., Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419 - 01; conf., Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278 - 01;

Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 - 01)vla piena e corretta conoscenza dell'imputazione può intervenire non solo per il tramite del capo d'imputazione ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale e che consentano all'imputato di avere piena contezza degli elementi strutturali e sostanziali dei fatto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, R, Rv. 286023 - 01; cpnf., Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle