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Ordinanza — n. 12937/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12937/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MEDAGLIA MARIO nato a MARCIANISE il 22/06/1979 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Della Medaglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pag. 2 sulla coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sulla mancata spiegazione della provenienza della res);

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12937/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pag. 2 sulla coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sulla mancata spiegazione della provenienza della res);

Parole chiave

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inquinamento luminoso presentazione di un prodotto abuso della licenza e delle targhe protezione dei segni pubblici violazione del segnale luminoso marchi di colore

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Della Medaglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MEDAGLIA MARIO nato a MARCIANISE il 22/06/1979 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Della Medaglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pag. 2 sulla coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sulla mancata spiegazione della provenienza della res);

è pacifico, peraltro, che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Sez. U, m. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte;

Sez., 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini) e che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria i atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci