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Ordinanza — n. 12928/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12928/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LYSANCHUK ANDRII nato il 20/02/1988 avverse la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrii Lysanchuk; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio del ne bis in idem, è manifestamente infondato; che, nella specie, i giudici del merito hanno puntualmente richiamato í principi affermati dalla giurìsprudenza di questa Corte in ordine alla convergenza, su un medesimo fatto, di sanzioni di natura diversa, penale ed amministrativa con portata afflittiva (cfr., Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038 - 01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, dep. 2021, Russo, Rv. 280570 - 01:

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12928/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038 - 01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, dep. 2021, Russo, Rv. 280570 - 01:

Parole chiave

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sanzione disciplinare ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata sanzione internazionale divieto di doppia punibilità sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
278099 - 01, resa in un caso nel quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen., emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall'art.
art. 341-bis cod. pen
270852 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LYSANCHUK ANDRII nato il 20/02/1988 avverse la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrii Lysanchuk; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio del ne bis in idem, è manifestamente infondato; che, nella specie, i giudici del merito hanno puntualmente richiamato í principi affermati dalla giurìsprudenza di questa Corte in ordine alla convergenza, su un medesimo fatto, di sanzioni di natura diversa, penale ed amministrativa con portata afflittiva (cfr., Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038 - 01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, dep. 2021, Russo, Rv. 280570 - 01:

Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833 - 04; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533 01; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018. Servello, Rv. 272588 - 01), ha deciso, sul punto, in coerenza con l'orientamento, consolidato, secondo cui non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014 (cfr., Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, deo. 2020, Montella, Rv. 278099 - 01, resa in un caso nel quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen., emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall'art. 39 1. 26 luglio 1975, n. 354; conf., ancora, Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall'art. 341-bis cod. pen., commesso da un detenuto, emessa sul presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la sanzione disciplinare della esclusione dall'attività in comune; in motivazione la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare indicata non potesse essere equiparata alle corrispondenti sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio); che, in particolare, la Corte d'appello ha spiegato come non vi fosse alcuna traccia documentale della irrogazione della sanzione dell'isolamento che sarebbe stata inflitta all'odierno ricorrente (cfr., pag. 4 della sentenza) senza che, su questo aspetto, il ricorso abbia preso posizione; che anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello ampiamente motivato circa il diniego delle richieste attenuanti generiche, valorizzando a tal fine l'obiettiva gravità del fatto come la negativa personalità dell'imputato, quale disegnata dai plurimi, recenti e gravi precedenti penali; ed è appena il caso di ribadire che, nel motivare il diniego dell'attenuante richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del