Italian Court dismisses appeal as specific grounds are lacking and facts are not re-evaluated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Modica Vincenza inadmissible due to the lack of specific grounds and the manifestly unfounded nature of the complaints. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding her criminal liability for fraud, but the court found the lower court's reasoning coherent and based on clear probative elements. Consequently, the appeal was rejected because the court cannot re-examine facts or privilege one factual reconstruction over another in a criminal appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal must be specific and substantiated; the court of cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own conviction for that of the lower court when the reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA VINCENZA nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Modica Vincenza; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., travisamento della prova, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è al contempo aspecifico e manifestamente infondato; rilevato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi (riconducibilità all'imputata della carta Postepay utilizzata per la consumazione della truffa ed attivata adoperando la carta di identità ed il codice fiscale della ricorrente) idonei a dimostrare la penale responsabilità della Modica, al contempo illustrando le ragioni dell'irrilevanza della denuncia presentata dall'imputata in data 15 maggio 2020 alla luce della chiarezza del quadro probatorio formatosi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il ConsI9efe Estensore