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Ordinanza — n. 12924/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper joint phrasing of legal violation and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defense improperly combined a claim of legal violation with a general criticism of the judgment's motivation. The court held that such a joint allegation violates procedural rules requiring specific identification of distinct vices in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A criminal appeal alleging both a violation of law and defects in the court's reasoning is inadmissible if these grounds are not separately and specifically formulated, as the law requires distinct and precise citations of the specific parts of the judgment's reasoning that are being criticized.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility improper joint phrasing defects in motivation specific citation requirement procedural rules criminal law inquinamento automobilistico spese del veicolo a motore stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della A' Me. Monica, Rv. 285870 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEMINI MAURIZIO nato a FERMO il 27/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Petrini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita è formulato in termini non consentiti e, perciò, inammissibile, anche per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della A' Me. Monica, Rv. 285870 - 01, in cui la Corte ha ribadito cheti' motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata); che, in ogni caso, la censura mossa nei confronti della sentenza impugnata attiene ad un aspetto non rilevante e decisivo nell'economia della decisione, atteso che la difesa contesta la configurabilità del delitto di appropriazione indebita con riguardo ad una delle quattro autovetture di cui, secondo l'imputazione, il ricorrente si sarebbe appropriato in danno della persona offesa; nel caso ‘di specie, peraltro, la contestazione è unitaria,avendo cioè ervtAto riguardo al complesso dei veicoli che l'imputato avrebbe ricevuto in conto vendita e di cui non avrebbe successivamente dato conto sicché anche l'eventuale omessa risposta della Corte d'appello sulla censura articolata dalla difesa sulla sorte di uno si essi non potrebbe avere alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta ascritta al Petrini; in difetto, d'altra parte, di censure relative al trattamento sanzionatorio che, infatti, era stato determinato in maniera complessiva e non considerando le singole appropriazioni unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis