Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation due to failure to specify grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding the lower court's motivation was too generic and lacked specific details. The appellant argued that the second-instance judge failed to address specific charges under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code, but the court found the appeal violated procedural requirements by not citing the exact content of the omitted criticisms. Consequently, the court ruled that without precise identification of the unresolved legal issues, the appeal could not trigger the required judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 633, 639-bis c.p.: A cassation appeal alleging a defect in the motivation of the second-instance judgment must precisely specify the grounds and facts omitted, failing which it is inadmissible for indeterminacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROBERTO nato a REGGIO CALABRIA il 19/03/1975 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto D'Agostino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l'omessa considerazione delle censure articolate con l'atto d'appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d'altra parte correttamente affermato tale deve ritenersi il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo in tal modo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02;
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il