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Ordinanza — n. 12919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for insufficient motivation and unfounded equivalence of circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Boscaino and Marchese inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Boscaino's appeal was rejected for being generic and failing to specify the elements underlying his criticism of the lower court's reasoning, violating procedural requirements. Marchese's appeal was dismissed as unfounded because the appellate court adequately explained why the equivalence of circumstances could not be revised in favor of the defendant, citing the gravity of the aggravated robbery. The court upheld the established legal principle that equivalence solutions are only censurable if based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals for insufficiency of motivation are inadmissible if the complaint is generic and fails to identify specific elements, while solutions regarding the equivalence of aggravating and mitigating circumstances are not censurable in the interest of legality unless they result from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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insufficient motivation equivalence of circumstances aggravating and mitigating factors procedural requirements censurable in legality circostanze aggravanti o attenuanti scrutinio per merito comparativo censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Boscaino e di Fabrizio Marchese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Boscaino, con cui la difesa deduce insufficienza della motivazione è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub
Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci
5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez.
Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano
6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCAINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/07/1997 MARCHESE FABRIZIO nato a PALERMO il 14/12/1990 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Boscaino e di Fabrizio Marchese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Boscaino, con cui la difesa deduce insufficienza della motivazione è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che l'unico motivo del ricorso del Marchese, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno è manifestamente infondato; la Corte d'appello, infatti, ha dato conto (cfr., pag. 2 della sentenza) delle ragioni per le quali il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice non potesse essere rivisto in senso più favorevole all'imputato evocando, a tal fine, la gravità dei fatti (rapina pluriaggravata); ed è allora appena il caso di ribadire che la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.;

è d'altra parte peiAllftro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci