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Ordinanza — n. 12918/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are fact-specific and lack legal grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the facts and criminal responsibility were deemed specific and repetitive of the appellate court's reasoning, falling outside the scope of cassation review. Furthermore, the court rejected claims about sentencing equivalence and punishment determination, noting that the lower court's decisions were rational and did not require detailed analytical motivation.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Cassation appeals must be specific legal arguments; fact-specific reiterations of appellate reasoning are inadmissible, and sentencing discretion requires only adequate motivation unless the penalty significantly deviates from the statutory minimum.

Parole chiave

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cassation admissibility specificity of grounds sentencing discretion criminal responsibility appellate review limits attenuazione della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 110, 629 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
279838- 02); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
artt. 125 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giordano Sebastiano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
279838- 02); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SEBASTIANO nato a PALERMO il 04/04/1998 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Sebastiano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ed alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 2-3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, non è consentito.

Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche, al contempo valorizzando la gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali del ricorrente -vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata-). Il Collegio intende, in proposito, ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 m