Italian Court dismisses appeal claiming sentencing was unmotivated, ruling it inadmissible under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Benenati Gianluca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the first-instance sentence lacked proper motivation regarding the punitive treatment, but the Court held that challenging the congruity of the penalty is not permitted in a legittimità proceeding. Consequently, the Court affirmed that the lower court's reasoning was sufficient and logical, rejecting the request for a new evaluation of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the congruity of a sentence on grounds of unmotivated determination is inadmissible in legittimità proceedings, as the penalty represents a complex evaluation rather than an analytical judgment, requiring reinforced motivation only when significantly deviating from the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENENATI GIANLUCA nato a ROMA il 12/05/2001 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benenati Gianluca; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità delle condotte (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Con le(re Estensore La Pr