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Ordinanza — n. 12914/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being fact-specific and outside cassation's review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Lo Monaco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding theft and money laundering was flawed, but the court found his complaints merely reiterated factual disputes already resolved in the appellate judgment. Since the appeal focused exclusively on facts rather than legal errors, it fell outside the Court of Cassation's jurisdiction to re-evaluate evidence or factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals must address legal errors; complaints limited to factual disputes or evidence re-evaluation are inadmissible as they exceed the Court of Cassation's powers.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Factual Dispute Appeal Inadmissible Appeal Double Conformity Judgment principio della doppia incriminazione recidiva nell'infrazione ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lo Monaco Giovanni; rilevato, che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dei reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di furto e ricettazione (vedi pagg. da 4 ad 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Coni Estensore L