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Ordinanza — n. 12913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of defense rights due to joined criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Meoli inadmissible, ruling that the joining of criminal proceedings was a discretionary, non-appealable administrative act. The appellate court had already confirmed that both criminal decrees were formally opposed, validating the connection and the merger of the trials. Since the defendant and his lawyer were present during the merger decision, no prejudice to the right of defense was established, rendering the complaint groundless.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; The decision to join criminal proceedings is a discretionary, non-appealable act regarding judicial economy, unless it violates competence rules derived from connection effects, and does not constitute a violation of the right of defense if the parties are present.

Parole chiave

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joined proceedings right of defense non-appealable act judicial economy criminal procedure Cassation inadmissibility procedural connection diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid
Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv.
Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, Corti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEOLI ROBERTO nato a ROMA il 26/08/1966 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Meoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione del diritto di difesa in ragione della riunione dei procedimenti, è manifestamente infondato; che, difatti, la Corte d'appello (cfr., pag. 4 della sentenza), cui era stata devoluta la questione processuale qui riproposta, ha chiarito che entrambi i decreti penali erano stati ritualmente opposti sicché correttamente, alla luce della profilo di connessione evidenziato in sentenza (e non contestato), era stata disposta la riunione dei rispettivi giudizi; ed è appena il caso di ricordare che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (cfr.

Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252 - 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Corti, Rv. 259050 - 01); che, d'altra parte, il ricorso non chiarisce quale sarebbe stato il pregiudizio arrecato al diritto di difesa posto che il provvedimento di riunione era stato adottato alla presenza sia dell'imputato che del suo difensore (cfr., pag. 2 dello stesso ricorso introduttivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,