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Ordinanza — n. 12904/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding sentencing discretion and lack of specific justification for minor penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was formulated in generic terms without specific legal arguments. The defense failed to confront the appellate court's specific findings regarding the identification of the stolen item and the exercise of sentencing discretion. The court ruled that for minor penalties or those near the statutory minimum, implicit reasoning suffices, rendering the appeal legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically challenge the court's exercise of sentencing discretion, as implicit reasoning suffices for minor penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion statutory minimum lack of specific motivation mancanza di disciplina revoca disciplinare licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 6489 del 24/01/2005, Alessio
(cfr., Sez. 5, n. 6489 del 24/01/2005, Alessio, Rv.
Sentenza Pizzone
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
231425 - 01); che, con riguardo agli aumenti per la continuazione, le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTULLO MANUEL nato a GENOVA il 26/09/1988 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Manuel Ventullo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, è formulato in termini generici; che, infatti, sotto il primo profilo, la difesa non si confronta con le puntuali (ancorché sintetiche) considerazioni sviluppate dai giudici di merito (cfr., pag. 3 della sentenza) in ordine alla individuazione della torcia di cui il ricorrente era stato trovato in possesso e recante segni identificativi e sigilli di Trenitalia; che, inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, va ribadito che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, peraltro, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 5, n. 6489 del 24/01/2005, Alessio, Rv. 231425 - 01); che, con riguardo agli aumenti per la continuazione, le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo dì motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.