Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for lack of specific grounds and oversteps on sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Liporace and Corrado inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged the court's finding of joint responsibility and the imposed sentence, but their arguments were deemed generic and merely repeated points already rejected at the appellate level. The court ruled that the appeals failed to provide concrete factual elements to rebut the prosecution's evidence or offer a logically sound critique of the sentencing discretion exercised by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints or mere repetitions of rejected arguments are inadmissible, and sentencing discretion is reviewable only for manifest illogic or arbitrariness.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal sentencing discretion joint responsibility manifest illogic reiterazione di reati penali revisione in materia penale riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virqinia
Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro
Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni
255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu
259245 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIPORACE MAURIZIO nato a IVREA il 06/01/1981 CORRADO ALESSANDRA nato a IVREA il 24/09/1980 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Maurizio Liporace e Alessandra Corrado; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la adeguatezza della motivazione in punto di responsabilità - con riferimento, peraltro, esclusivamente alla Corrado - e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato dei presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, per altro verso, il ricorso non si confronta con gli elementi valorizzati dai giudici di merito e sintetizzati nella sentenza impugnata (cfr., ivi, pag. 3-4) e che, con motivazione immune da profili di manifesta illogicità, hanno consentito di affermare la responsabilità concorsuale della Corrado in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virqinia, Rv. 278373 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 - 01; Sez, 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). che, infine, quanto alle censure relative al trattamento punitivo, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 4 e 5 sulla congruità delle pene irrogate in aumento, per la ritenuta continuazione con fatti già giudicati) e non suscettibili di ridimensionamento in ragione degli elementi negativamente valorizzati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca