Ordinanza — n. 12901/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKA BRIGHT nato il 16/04/1970 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso presentato nell'interesse di Bright Aka; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648-bis cod. pen., con particolare riguardo all'origine delittuosa del denaro riciclato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 7 - 10 sull'aspecificità dei motivi di appello e sulla prova della provenienza illecita del danaro alla luce delle risultanze della più vasta indagine inerente alla commissione di truffe on-line ed al successivo trasferimento degli ingiusti profitti, delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato e delle inattendibili giustificazioni addotte), argomentando sul punto in termini logicamente e giuridicamente corretti con cui, tuttavia, il ricorso omette un reale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12901/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod. pen., con particolare riguardo all'origine delittuosa del denaro riciclato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 7 - 10 sull'aspecificità dei motivi di appello e sulla prova della provenienza illecita del danaro alla luce delle risultanze della più vasta indagine inerente alla commissione di truffe on-line ed al successivo trasferimento degli ingiusti profitti, delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato e delle inattendibili giustificazioni addotte), argomentando sul punto in termini logicamente e giuridicamente corretti con cui, tuttavia, il ricorso omette un reale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKA BRIGHT nato il 16/04/1970 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell'interesse di Bright Aka; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648-bis cod. pen., con particolare riguardo all'origine delittuosa del denaro riciclato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 7 - 10 sull'aspecificità dei motivi di appello e sulla prova della provenienza illecita del danaro alla luce delle risultanze della più vasta indagine inerente alla commissione di truffe on-line ed al successivo trasferimento degli ingiusti profitti, delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato e delle inattendibili giustificazioni addotte), argomentando sul punto in termini logicamente e giuridicamente corretti con cui, tuttavia, il ricorso omette un reale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci