Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete specificity and manifestly unfounded arguments regarding statute of limitations and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luca Vittorio Villata inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of the statute of limitations and lack of generic mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded and lacking concrete specificity. The decision upheld the lower court's reasoning that the limitation period starts upon certain knowledge of the crime and that the denial of mitigating factors was adequately justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cod. pen.; Art. 646 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applies established jurisprudence regarding the start of the limitation period and the sufficiency of reasoning for denying generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLATA LUCA VITTORIO nato a TORINO il 07/01/1970 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Vittorio Villata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 124 e 646 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato; che, invero, la difesa propone enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa di cui all'art. 124 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01; Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813 - 01), cui si è correttamente conformata la Corte territoriale, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 - 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 - 01), le ragioni del loro convincimento (sì veda, in particolare, pag. 5 sulla consapevolezza dell'avvenuta interversione del possesso a seguito del decorso del termine per la restituzione del bene); considerato che il secondo motivo di ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2;
Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carino, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente motivato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (cfr., in particolare, pagg. 7 e 8 sull'assenza di elementi positivi da valorizzare, anche a fronte di quelli negativi indicati);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co