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Ordinanza — n. 12897/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of counsel and specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mekawi Mohamed and Taha Salem Fayed inadmissible and ordered them to pay costs. The primary ground for dismissal was that the appeal lacked the mandatory signature of a registered defense attorney as required by the amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the substantive arguments regarding joint responsibility and aggravating circumstances were deemed specific, repetitive, and outside the scope of cassation review, as they merely rehashed factual reconstructions already addressed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 110, 628 c.p.: Appeals against criminal judgments must be signed by a registered defense attorney to be admissible; cassation courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own reasoning for that of the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mandatory defense counsel cassation scope joint criminal responsibility aggravating circumstances procedural defect costs order scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
272010-01); rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Salem Fayed Taha lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione del reato di cui all'art.628 cod.
Art. 628 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
art. 110 cod. pen
272010-01); rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Salem Fayed Taha lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Ger'a
Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone
271667 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEKAWY MOHAMED nato il 22/10/2003 TAHA SALEM FAYED nato il 05/06/2004 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mekawi Mohamed e Taha Salem Fayed; rilevato che l'impugnazione proposta da Mekawi Mohamed è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885- 01;

Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Salem Fayed Taha lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione del reato di cui all'art.628 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai contestati reati (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui Salem Fayed Taha lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. da 5 a 7 della sentenza impugnata), hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui ogni alterazione, anche lieve e conseguita con accorgimenti rudimentale, dell'aspetto esteriore dell'autore della rapina è idonea a perfezionare la circostanza aggravante del travisamento purché sia idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, a nulla rilevando l'effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Ger'a, Rv. 271667 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Consigfftcrff