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Ordinanza — n. 12896/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because challenging sentencing increases is not permitted in this jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Verteramo Nicolò inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing increases were excessive, but the court noted that such challenges are not permitted in a legality proceeding. The lower court's detailed assessment of the crimes was deemed rational and within the trial judge's discretionary authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal challenging the congruity of sentencing increases is inadmissible in a legality proceeding as it requires a new evaluation of the penalty, which is reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding sentencing increases discretionary power penal code provisions inadmissible appeal aggravamento della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAMO NICOLO nato a GENOVA il 04/11/2005 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Verteramo Nicolò; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l'eccessività degli aumenti a titolo di continuazione, non è consentito in sede di legittimità. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuto congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione del numero e della gravità degli illeciti perpetrati (vedi pagg. 2-3 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, infatti, che la graduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto, come nel caso di specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Consiglie stensore La Pr