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Ordinanza — n. 12895/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and precludes re-evaluation of evidence under Art. 581 and 640 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the subjective element of the crime under Article 640, but the court found the arguments generic and merely repeated those rejected at the appellate level. Consequently, the court refused to re-evaluate the evidence or the judge's assessment of the accomplice's liability in the joint crime.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p.: Appeals must be specific and cannot request a new evaluation of evidence or a different factual reconstruction, as the Court of Cassation is limited to checking legal correctness, not the persuasiveness of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity appeal joint criminal enterprise liability subjective element crime re-evaluation of evidence inadmissible appeal grounds abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 640 c.p.
letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Giovannini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Giovannini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 640 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv.
Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6, a. 47204 del 07/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, a. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Lucà
Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio
Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNINI LUCIANO nato a TORINO il 22/04/1994 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Giovannini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 640 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee ai sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, a. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); che, inoltre, non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., pag. 7 della sentenza) le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede, argomentando, con considerazioni tipicamente "di merito", sull'inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell'imputato e sulla sussistenza del contributo concorsuale consistito nella consapevole messa a disposizione della propria carta per l'incameramento dell'ingiusto profitto); che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti; anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà;

Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); che, infine, la sentenza impugnata ha motivato in termini congrui ed esaustivi (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza) circa il ricorso dell'elemento soggettivo in capo all'odierno ricorrente anche in termini di dolo indiretto o eventuale ovvero di accettazione del rischio che, con la propria carta postepay, rilasciata ad uno sconosciuto a fronte di un compenso di 100 euro, potesse essere utilizzata per commettere reati, non essendo necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, (cfr., Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del