Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tarek Lassoued inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the acquittal on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but his arguments were deemed generic and disconnected from the factual findings. The court ruled that specific critical points regarding the lower court's reasoning must be explicitly enumerated to allow for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific and critical arguments against the factual or legal grounds of the decision; generic complaints without a clear link to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASSOUED TAREK nato il 27/06/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lassoued Tarek, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento è del tutto generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 -01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Consigl stensore La Presi