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Ordinanza — n. 12891/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are absent, citing specific statutory provisions and case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Parbone De Matteis Alessio inadmissible due to the lack of specific grounds for review. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding fraud liability was flawed, but the court found his complaints merely repetitive of arguments already addressed in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements by failing to provide new, distinct reasons for overturning the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific grounds distinct from those raised in lower courts; generic complaints reiterating facts or arguments already decided are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement repetitive arguments Court of Cassazione procedural defect motivi di cassazione causa legittima motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARBONE DE MATTEIS ALESSIO nato a PESCARA il 09/03/1982 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Parbone De Matteis Alessio, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,