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Ordinanza — n. 12890/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds not raised in the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12890/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Macrì Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant raised new arguments regarding the application of criminal code articles and the exclusion of recidivism for the first time in this stage. The court ruled that these issues were not deduced during the appellate proceedings and thus fall outside the scope of the devolutive effect of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 60, 61, 62, 62-bis, 640 c.p.; New grounds not raised in the appeal judgment are inadmissible in cassation under the principle of tantum devolutum, quantum appellatum.

Parole chiave

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inadmissibility new grounds devolutive effect appellate judgment recidivism cassation appeal principle of res judicata principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 62 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Macrì Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Macrì Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma
In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv.
Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola
Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Macrì Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 1-3 della sentenza impugnata)7 tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevab4 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151;

Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Cons).gEieyeEstensore