Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation under Art. 581 c.p.p. due to insufficient specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Fantauzzo Alfonso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding criminal liability for a specific offense but failed to provide specific arguments linking his claims to the factual or legal grounds of the judgment. The court ruled that generic complaints lacking a critical connection to the reasoning violate the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTAUZZO ALFONSO nato a PALERMO il 15/10/1957 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fantauzzo Alfonso; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Cons9UØe Estensó re La Presid