Italian Court dismisses appeal as it violates cassation limits by re-evaluating facts and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Solano's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of evidence and facts, which exceeds the court's jurisdiction. The appellant argued for a new factual reconstruction, but the appellate court had already provided a rational and exhaustive justification for finding him guilty of money laundering. Consequently, the court ruled that such factual assessments are non-appealable and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal errors; requests to re-evaluate evidence or adopt new factual parameters are inadmissible as they encroach upon the exclusive power of the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANO MARCELLO nato a MILETO il 22/06/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Solano Marcello, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con culli ricorrente lamenta violazione di legge, travisamento delle prove e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento della condanna è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (vedi pagg. da 5 a 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il ConsiglieféEstensore Il Pres