Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based arguments and late procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Raghoub Radouan and Gamra Meryem inadmissible and ordered them to pay costs. The first ground was rejected because it relied solely on factual arguments, which fall outside the Court's jurisdiction to re-evaluate evidence. The second ground regarding prescription was dismissed as unfounded since the statute of limitations had not expired given the trial suspensions. Finally, the third ground was rejected because it raised a new legal issue not previously argued before the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on factual arguments or new legal issues not raised in the appeal judgment, as these exceed the Court's powers of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGHOUB RADOUAN nato il 01/11/1990 GAMRA MERYEM nato il 22/04/1989 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Raghoub Radouan e Gamra Meryem; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti eccepiscono la sopravvenuta prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato.
Il ricorrente indica quale momento di consumazione del reato la data di stipula del contratto di locazione, senza tenere conto del fatto che l'appropriazione indebita si è protratta quantomeno fino alla data del 09 gennaio 2019, data in cui la persona offesa prendeva contezza dell'illecita apprensione dei beni indicati nel capo di imputazione. In considerazione della data di commissione del reato e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio delle udienze del 21 dicembre 2020, 12 aprile 2021, 05 luglio 2021 e 07 aprile 2022 (per complessivi 8 mesi), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà soltanto in data 09.03.2027; rilevato, che il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 131- bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Con