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Ordinanza — n. 12882/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for fact-based arguments and excludes statutory mitigation due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Cilia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Article 648 and Article 131-bis of the Penal Code regarding the elements of the crime of receiving stolen goods and the exclusion of punishability. The court ruled that the first ground was purely factual and outside cassation powers, while the second ground was rejected because the appellant's extensive criminal history negated the required non-habitual nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments based solely on factual evaluation are inadmissible in cassation, and statutory mitigation for non-habitual conduct is excluded when the defendant bears a record of similar offenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review limits receiving stolen goods exclusion of punishability non-habitual conduct criminal record impact cassation powers causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIA MARCO nato a PALERMO il 02/05/1978 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cilia Marco, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito in sede di legittimità.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati della medesima indole di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Consiglier4stensore La Pre