Italian Court dismisses appeals as specific and inadmissible regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible. The court ruled that the first appellant's arguments regarding criminal liability were merely repetitive of the appellate court's detailed reasoning on facts and evidence. Furthermore, the second appellant's claim concerning the denial of generic mitigating circumstances was rejected because appellate courts are not required to address every favorable element, only the decisive ones. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 55 d.lgs. 231/2007; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; generic mitigating circumstances need not be addressed if the motivation refers to decisive elements; crimes of credit card misuse and illegal receipt are distinct and do not absorb each other.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAUDICINA GIANPIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/04/1996 GHARRAD LUIGI MOHAMED nato a MAZARA DEL VALLO il 29/04/1990 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Gharrad Luigi Mohamed e Laudicina Gianipiero, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui Gharrad Luigi Mohamed lamenta erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55 d.l.gs. 231/2007 nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Gharrad in ordine ai reati contestati (vedi pagg. da 5 a 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo motivo dell'impugnazione proposta dal Gharrad, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la significativa capacità a delinquere del ricorrente desumibile dai plurimi precedenti specifici, la gravità della condotta e l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi pagg. 9-10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); considerato che l'unico motivo di impugnazione, con cui Giampiero Laudicina eccepisce erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55 d.l.gs. 231/2007 conseguente alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nel reato di indebito utilizzo di carte di credito, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 (oggi prevista dall'art. 493-ter cod. pen.) concorrono tra loro, atteso che le predette fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Sez.
U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872-01; Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, in motivazione, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 1993 del 12/12/2023, Barbagallo, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Consi