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Ordinanza — n. 12879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as fact-specific and inadmissible due to lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground of attack was exclusively fact-based and violated the limits of the jurisdiction of review. The appellant argued violations of procedural articles and the constitution regarding criminal responsibility, but the court noted these points were already fully addressed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected as specific and lacking in legal reasoning, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 125, 605 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; Art. 640 cod. pen.: Appeals must be specific and legal; fact-specific arguments or reiterations of appellate findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-specific argument limits of review criminal responsibility jurisdiction of cassation truffa in materia di prestazioni abbandono del procedimento per truffa truffa in banda organizzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 605 cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 640 cod. pen.
nonché vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 99 cod. pen.
art. 640 cod. pen
nonché vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO ALESSANDRO nato a CATANZARO il 20/09/1985 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agostino Alessandro, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 125, 605 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale,,privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva, e, quindi, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il ConSkr»-relestensore