Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12876/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12876/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 25/03/1997 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; t Letto il ricorso di Russo Giuseppe; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12876/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il rigetto del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali gravità della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 25/03/1997 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Russo Giuseppe; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il rigetto del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Consigliefe Esteps