Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling it inadmissible as it seeks new sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Giuseppe Santo Carlo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence exceeded the statutory minimum, but the court held that challenging sentencing congruity requires a new evaluation, which is prohibited in cassation proceedings. The appellate court's determination was deemed logical and sufficient, as the penalty was only slightly above the minimum and justified by the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the congruity of a sentence are inadmissible in cassation if they merely request a new evaluation of the penalty's appropriateness, as the final court's reasoning must be free from obvious illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE SANTO CARLO nato a PALERMO il 13/10/1973 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Giuseppe Santo Carlo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti e delle modalità della condotta (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Consiglier2 E9tensore La Pr