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Ordinanza — n. 12872/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fraud and theft charges, upholding lower court's rejection of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the timeliness of the complaint and the absence of mitigating circumstances. The appellant claimed the complaint was filed too late and that generic mitigating factors should have been granted, but the court found these grounds insufficient for cassation review. Consequently, the lower court's decision affirming the appellant's criminal liability and denying leniency was upheld as legally sound and factually grounded.

Regesto Legislator

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Art. 124, Art. 642, Art. 131-bis, Art. 62-bis c.p.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the timeliness of a complaint or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and free from manifest illogicality.

Parole chiave

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timeliness of complaint generic mitigating circumstances inadmissible appeal fraud and theft cassation review truffa all'assicurazione rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità rapporto d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 124 c.p.
Letto il ricorso di Cancelmo Diego e la memoria depositata in data 08 febbraio 2025 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 124 cod.
Art. 642 c.p.
considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell' art. 642 cod.
Art. 131-bis c.p.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
4-5 della sentenza impugnata); considerato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 124 cod. pen
Letto il ricorso di Cancelmo Diego e la memoria depositata in data 08 febbraio 2025 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 124 cod. pen.
art. 642 cod. pen
considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell' art. 642 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
4-5 della sentenza impugnata); considerato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti
Sez. 2, Sentenza n. 40933 del 07/09/2023, Giordano
Sez. 2, Sentenza n. 40933 del 07/09/2023, Giordano, non massimata); rilevato, inoltre, che l'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato (cfr.
Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano
Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv.
Sez. 5, n. 21469 dell'08/3/2022, Muscolino
247891; Sez. 5, n. 21469 dell'08/3/2022, Muscolino, non massimata).
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELMO DIEGO nato a PIEDIMONTE MATESE il 18/03/1998 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cancelmo Diego e la memoria depositata in data 08 febbraio 2025 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 124 cod. pen. conseguente alla tardiva presentazione della querela, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno affermato, con conforme motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in data 25 febbraio 2021 in considerazione del fatto che la Axa Assicurazione ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta dal Cancelmo solo il 18 febbraio 2021, data in cui è stata ricevuta la relazione finale redatta dalla società investigativa Icta Investigazioni srl (vedi pag. 3 della sentenza impugnata e pagg 4 e 5 della sentenza di primo grado); ritenuto, pertanto, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01). ritenuto che, l'asserita conoscenza da parte della persona offesa dell'esito della consulenza tecnica sottoscritta dal dott.

Di Caprio in data 11 gennaio 2020, non può incidere sulla tempestività della querela in considerazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il dies a quo del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 40933 del 07/09/2023, Giordano, non massimata); rilevato, inoltre, che l'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato (cfr. Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891; Sez. 5, n. 21469 dell'08/3/2022, Muscolino, non massimata). considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell' art. 642 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del valore significativo del danno potenzialmente cagionato alla persona offesa (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del rigetto delle invocate attenuanti, l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il