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Ordinanza — n. 12870/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise jurisdictional objection at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the respondent failed to raise the territorial jurisdiction objection at the appellate stage, violating procedural requirements. Although the objection was initially raised in the first instance, the respondent did not reiterate it during the appeal, thereby interrupting the devolution of the case. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed, and the respondent was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 27 Cost.: A jurisdictional objection not raised as a ground of appeal is inadmissible in cassation, and appeals exceeding the limits of the review of law are rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal territorial jurisdiction procedural requirement cassation review failure to reiterate risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ed eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCELLO MARCO nato a NAPOLI il 26/11/1987 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Uccello Marco, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.21 cod. proc. pen. ed eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.; l'imputato aveva dedotto la medesima eccezione nel corso del giudizio di primo grado (eccezione rigettata dal Tribunale all'udienza del 25 gennaio 2022) ma non ha riproposto la stessa in sede di appello con conseguente interruzione della catena devolutiva. considerato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt.533 cod. proc. pen. e 27 Cost. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Consigl nsore