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Ordinanza — n. 12869/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation and refusal of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Mennillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of specific reasoning regarding criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found his complaints too general and lacking critical links to the lower court's facts. Consequently, the court upheld the appellate decision, citing established jurisprudence that requires clear, specific arguments to allow the supreme court to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals must be specific, requiring clear and precise elements to support criticisms so the court of cassation can identify the grounds and exercise its supervisory power.

Parole chiave

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lack of specific motivation generic appeal grounds criminal liability mitigating circumstances inadmissible appeal court of cassazione procedural requirements decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Mennillo, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
281112 - 01) ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod.
art. 642 cod. pen
Letto il ricorso di Pasquale Mennillo, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod.
art. 62 bis cod. pen
281112 - 01) ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il rigetto del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO PASQUALE nato a AVERSA il 26/07/1996 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Mennillo, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., generico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01) ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il rigetto del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Con ?e Estensor