Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it violates the principle of reasonable doubt and omits evaluation of decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberta Polidori inadmissible because it was filed outside the limits of a legitimacy review. The appellant argued that the lower court violated the principle of reasonable doubt and failed to evaluate decisive evidence, specifically the defendant's own statements. The court rejected this, noting that the appeal sought a factual re-evaluation rather than a legal review, which falls exclusively within the jurisdiction of the appellate judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be limited to legal errors; appeals challenging the factual assessment of evidence or requesting a new evaluation of facts are inadmissible as they exceed the scope of the legitimacy review.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of reasonable doubt evaluation of decisive evidence limits of legitimacy review factual re-evaluation inadmissible appellate court jurisdiction reiterazione di reati penali sanzioni pecuniarie difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIDORI ROBERTA nato a ROMA il 27/06/1969 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Polidori Roberta, ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed omessa valutazione di prove decisive ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'imputata, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della Polidori (vedi pagg. 2-4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Cons re-ntensore I