Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and rejects sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued violations of criminal code articles regarding evidence and sentencing, but the court found these grounds generic and unsupported by the record. The appellate court's reasoning was deemed coherent, and the sentence was upheld as a complex evaluation rather than requiring detailed analysis of every mitigating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on generic allegations of motivation defects or sentencing errors are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and the penalty represents a complex overall evaluation rather than a significant deviation from statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO PAOLO nato a BARI il 22/07/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Amato Paolo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt.110, 628, 582, 585 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è generico e manifestamente infondato; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 2-3), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; rilevato, in particolare, che la Corte distrettuale ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'attività istruttoria volta all'accertamento della provenienza delittuosa della bicicletta sottratta al Gassi alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata).
Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Deve esser?, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, inoltre che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Co