Italian Court dismisses appeal for generic grounds and late submission of defense memorandum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Timoniere Franco inadmissible due to generic grounds and a procedural violation. The appellant challenged the lower court's sentencing and conviction on vague legal points without specific arguments linking facts to the law, while also submitting a defense memo late. The court ruled that appeals must explicitly detail critical flaws to allow judicial review, and the late submission violated statutory time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are generic and fail to specify critical flaws, and defense memoranda submitted after the fifteen-day deadline are excluded from consideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMONIERE FRANCO nato a CATANIA il 10/09/1970 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Timoniere Franco e la memoria depositata dal difensore dell'imputato in data 06 marzo 2025; ritenuto che tutti i motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 5, 648-bis, 62-bis e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono generici. rilevato che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, infine, che la memoria difensiva redatta dall'Avv.
Carmen Tomaselli non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 06 marzo 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 Il Con ie/ e) Estensore • Il Pre