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Ordinanza — n. 12863/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based arguments exceeding cassation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Grasso Pasquale inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of procedural articles and lack of criminal responsibility, but the court found these grounds were exclusively factual. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the cassation's power to review evidence or re-evaluate facts.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for new fact-finding are inadmissible as they exceed the cassation court's jurisdiction to review only legal errors.

Parole chiave

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cassation jurisdiction limits factual review inadmissibility criminal appeal procedure criminal responsibility assessment habitual offense exclusion abbandono del procedimento per truffa doppia punibilità punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod.
art. 131-bis cod. pen
rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 04/09/1970 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grasso Pasquale; rilevato che il primo motivo e il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 1-2 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei tre precedenti penali della medesima indole di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il Co9s'tlj Esteno