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Ordinanza — n. 12835/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints on appeal court reasoning regarding threat conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12835/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for threats based on alleged defects in reasoning and insufficient evidence. The court rejected these arguments as generic and indeterminate, noting that appeals against peace court judgments for such crimes are strictly limited to violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against appellate judgments for peace court crimes are admissible only for violations of law; generic complaints regarding the sufficiency of evidence or reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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violation of law peace court crimes generic appeal evidence sufficiency inadmissible appeal threats conviction appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDIELLO GERARDO nato a VALSOLDA il 02/12/1963 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nardiello Gerardo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace in sede per il reato di minaccia. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla sussistenza di elementi probatori in grado di provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza e non è comunque consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Ritenuto che le censure proposte con il secondo motivo parimenti vengono prospettati indeducibili vizi di motivazione e peraltro le stesse risultano intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza che ha ampiamente argomentato sul contesto in cui la minaccia è stata proferita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de