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Ordinanza — n. 12834/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing arguments are reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on one count and a conviction on another, citing defects in reasoning and a missed mitigating circumstance. The court ruled that arguments regarding factual assessment and sentencing discretion fall exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-evaluated at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 62 n.2 c.p.: Appeals against second-instance judgments for minor crimes are limited to legal violations, excluding challenges to the factual reasoning or the judge's discretion in applying mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reasoning review sentencing discretion minor crimes jurisdiction mitigating circumstances minaccia non comprovata minaccia contro le autorità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 62 n.2 cod. pen.
Considerato, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI EMANUELE nato a SERAVEZZA il 21/03/1978 avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rossi Emanuele ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lucca, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace, ha assolto l'imputato dal reato di minaccia in danno di Tavaroli Iva perché il fatto non sussiste, confermandone, invece, la condanna per il medesimo reato ad oggetto la minaccia perpetrata ai danni di Felici Omar. Considerato, in via preliminare, che i tre motivi di ricorso, rivolti a denunziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza della fattispecie di reato contestata e alla portata intimidatoria dell'espressione minacciosa rivolta alla persona offesa, non sono comunque deducibili in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Considerato, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend