Personal appeal by defendant dismissed as inadmissible under Italian criminal procedure code articles 571 and 613.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Tamasco inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The court held that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be submitted by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused instead of by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO VINCENZO nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAtrate—aumisa udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Tamasco Vincenzo propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA, CA