Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning on sentencing leniency under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning regarding a request for lenient sentencing based on the minor nature of the crime. The court rejected this claim as generic and indeterminate, violating the requirement to specify the grounds for rejecting such a request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements of the reasoning against the lower court's decision, preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ENRICO nato a NAPOLI 11 13/12/1986 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Di Matteo Enrico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al giudizio di penale responsabilità dell'imputato formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pp. 1 e 2 della motivazione). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamentano l'omessa motivazione in ordine alla richiesta assolutoria per particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec