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Ordinanza — n. 12830/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CP. Criminal Procedure. Appeal rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the sentencing and lack of general mitigating circumstances, but the sole ground raised did not fall within the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals raising other issues, such as general mitigating circumstances, are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing mitigation Cassation procedure criminal appeal limits motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato Santillo Cgristian ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTILLO CRISTIAN nato a NAPOLI il 11/01/1995 avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIeletcrereutstrathe-prifti+ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Santillo Cgristian ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e con la quale gli è stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e violazione della legge penale in merito alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, per il quale il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis