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Ordinanza — n. 12829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft, citing lack of mitigating circumstances and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The defense argued for reduced sentencing due to the low value of the stolen phone and data, but the court rejected this, noting the victim's replacement costs were already considered. Furthermore, the court ruled that the second ground of appeal was procedurally barred because it was not raised during the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground was not previously deduced in the appellate judgment, and a claim for mitigating circumstances based on low value is rejected when the court has already accounted for replacement costs.

Parole chiave

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procedural inadmissibility aggravated theft conviction mitigating circumstances appellate procedural defect Cassa delle ammende circostanze attenuanti danno patrimoniale deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERNI JAMEL (CUI 057AHI0) nato il 25/12/1999 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cherni Jannel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. Non solo, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto di non particolare tenuità il danno in ragione del valore intrinseco della cosa sottratta (un telefono cellulare), ma altresì facendo riferimento a quello dei dati in esso contenuti.

Tale ultima valutazione è frutto dell'applicazione di una condivisibile massima d'esperienza non smentita da alcuna risultanza processuale. Non di meno il ricorrente dimentica che nella commisurazione del danno deve altresì tenersi conto del costo che la persona offesa è costretta a sostenere per rimpiazzarlo ed è in tal senso che la Corte ha correttamente fatta propria la valutazione di alcune "centinaia di euro" suggerita nello stesso ricorso. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d