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Ordinanza — n. 12824/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction for lack of admissible grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Raganato's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant challenged the conviction for consummated theft versus attempted theft and the denial of suspended sentence, arguing errors in legal application and reasoning. The court rejected these claims because the first ground lacked admissible censure regarding motivation vices, and the second was unfounded due to the absence of reformatio in peius and a mere clerical error in the reasoning section.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals against criminal judgments are inadmissible if they do not allege specific vices of motivation such as lack of reasoning, manifest illogicity, or contradiction, and if they merely question the persuasiveness or adequacy of the court's findings without demonstrating a fundamental flaw in the decision-making process.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility vices of motivation manifest illogicity reformatio in peius clerical error in reasoning consummated versus attempted theft suspended sentence denial confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGANATO MARCO nato a COPERTINO il 17/04/1978 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Raganato Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, denunciando erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo.

In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Invero, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in particolare con riguardo all'esclusione dell'ipotesi tentata in ragione del già avvenuto occultamento della merce sottratta.

Ritenuto, in ordine al secondo motivo di ricorso relativo alla denegata sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna che le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate non essendovi stata nel giudizio d'appello alcuna reformatio in peius, atteso che il dispositivo della sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione di primo grado e quindi anche con riferimento alla concessione dei menzionati benefici, mentre quanto riportato nella parte motivazionale deve imputarsi ad un mero refuso e comunque è irrilevante attesa la prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la Cassa delle Ammende non ravvisandosi elementi di colpa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual