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Ordinanza — n. 12823/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and insufficiently specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rubino Giancarlo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft with aggravating circumstances, citing generic arguments regarding attempted theft and sentencing without specific factual rebuttal. The court rejected these claims because the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code supervisory power theft conviction specificity requirement court costs tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione della sentenza è parimenti generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO GIANCARLO nato a FOGGIA il 19/04/1959 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rubino Giancarlo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di furto con l'aggravante di aver commesso il fatto usando la violenza sulle cose e del fatto commesso su componenti metalliche sottratte ad infrastrutture destinate alla erogazione di servizi di trasporto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura in principalità la mancata riqualificazione del fatto sotto il titolo del furto tentato è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato come, contrariamente a quanto genericamente eccepito, l'azione furtiva non è stata osservata fin dal suo inizio dagli operanti che hanno intercettato l'imputato solo all'uscita di una strada poderale mentre stava allontanandosi dal luogo in cui aveva sottratto i beni oggetto di contestazione.

Mere censure in fatto, peraltro assolutamente generiche, sono poi quelle svolte sempre con il primo motivo in merito alla commisurazione della pena, mentre del tutto generiche sono quelle formulate con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che il ricorrente non si confronta in proposito con la motivazione della sentenza. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione della sentenza è parimenti generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co