Cassation court dismisses appeal against conviction for simple documentary bankruptcy fraud due to generic and unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple documentary bankruptcy fraud. The appellant's arguments regarding accounting retention periods, crime leniency, and subjective elements were deemed generic, factually baseless, or irrelevant to the established facts. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 217 comma 2 legge fall.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, or merely censure of facts, particularly when the lower court correctly applied statutory provisions regarding the duration of accounting obligations and the nature of the crime.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO ENZO nato a PIANELLA il 28/11/1946 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Di Girolamo Enzo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della pronunzia di primo grado, lo ha condannato per il reato di bancarotta documentale semplice, così riqualificato il fatto originariamente contestato sotto il titolo della bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, una volta riqualificato il fatto in contestazione ai sensi dell'art. 217 comma 2 legge fall., ha correttamente attribuito rilievo alla omessa tenuta della contabilità nel triennio antecedente al fallimento, avvenuto nel 2021.
Conseguentemente si rivela comunque irrilevante il disposto dell'invocato art. 2220 c.c. relativo alla durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, attesa la datazione della condotta per cui è intervenuta condanna e la sua indifferenza rispetto alla norma menzionata in ragione della sua natura, fermo restando che la mera cessazione di fatto dell'attività non fa venir meno gli obblighi contabili gravanti sull'amministratore della società. Rilevato che quelle proposte con il secondo motivo di ricorso in merito al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto si rivelano mere censure in fatto, mentre manifestamente infondata è l'ulteriore obiezione relativa al difetto dell'elemento soggettivo incidentalmente sollevata con il medesimo motivo, atteso che quello ritenuto è reato che può essere commesso anche solo con colpa, ferma restando l'inconfigurabilità del solo genericamente evocato errore su legge extrapenale in cui sarebbe incorso l'imputato.
Ritenuta fa manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, le cui doglianze si fondano sulle vicende che hanno interessato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fai!., mentre le pene accessorie applicate dalla Corte territoriale sono quelle previste dal corrispondente comma dell'art. 217 della medesima legge, la cui formulazione è peraltro diversa da quello precedentemente citato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co