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Ordinanza — n. 12818/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding motivation defects and particular leniency in peace court crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Pinna's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Pinna argued for a review of the lower court's reasoning and the denial of the 'particular leniency' defense. The court rejected these claims because appeals against peace court judgments cannot challenge the reasoning, and the leniency defense is legally inapplicable to such minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 39-bis, D.Lgs. 274/2000; Art. 131-bis, c.p.: Appeals against peace court judgments are inadmissible for defects in reasoning, and the defense of particular leniency does not apply to crimes under peace court jurisdiction.

Parole chiave

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peace court jurisdiction particular leniency defense cassation admissibility defect of motivation criminal procedure appeal violenza domestica risarcimento per atto illecito pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 39-bis, D.Lgs. 274/2000
Art. 131-bis, c.p.
275557); - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
275557); - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA RENATO nato a MILANO il 19/12/1966 avverso la sentenza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che PINNA RENATO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 22 maggio 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. (fatti commessi in Cesenatico il 2 giugno 2021);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che per diritto vivente «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Pre