Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack merit and violate procedural admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Neri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft, arguing for a different legal qualification and contesting aggravating circumstances like accomplice numbers and damages. The court rejected these arguments as generic grievances that merely request a re-evaluation of facts already properly assessed by lower courts, which is prohibited in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic grievances requesting a re-evaluation of facts already assessed by lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI GIORGIO nato a NAPOLI il 18/03/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NERI GIORGIO per il reato di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 7, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Anagni il 24 agosto 2021); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la prima censura, con il quale si eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma del delitto di appropriazione indebita piuttosto che in quello di furto, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4, punto 4.1, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del fatto, non illogicamente ricostruito nel senso che l'imputato deteneva la merce di cui si era impossessato non nomine proprio ma nomine alieno (essendogli stata affidata da altri per il mero trasporto); - che la second censura, con la quale si eccepisce l'insussistenza degli elementi costitutivi delle aggravanti contestate (il numero delle persone che l'avevano coadiuvato nella commissione del furto e la grave entità del danno cagionato alla persona offesa), è parimenti affidato a generici argomenti di merito, meramente contestativi rispetto alle conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio, come tali non consentiti in questa sede (vedasi pag. 4, punto 4.2, della sentenza impugnata); - che la terza censura, con la quale si eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4, punto 4.3, della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore ---- P