Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal nursing practice due to procedural inadmissibility and lack of prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for illegal nursing practice and forgery. The appellant argued formal legal violations and prescription, but the court rejected these as they merely requested a re-evaluation of evidence without specific grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 cod. pen.; Art. 1 d.M. 14 settembre 1994, n. 739; Artt. 8 e 10 d.lgs. n. 233 del 1946: Appeals challenging factual findings or alleging prescription without specific, decisive errors in evidence evaluation or timely legal grounds are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIONE MARIO nato a BENEVENTO il 17/08/1958 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a GIORGIONE MARIO per i reati dì cui agli artt. 348 (capo A) e 477 e 482 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Perugia il 20 ottobre 2015); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di tre motivi; - che in data 17 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell'interesse della parte civile costituita, Federazione Nazionale Collegi IPASVI, con allegata nota spese; - che in data 25 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell'interesse del ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo ed il secondo motivo, che contestano sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (art. 348 cod. pen., art. 1 d.M. 14 settembre 1994, n. 739 e artt. 8 e 10 d.lgs. n. 233 del 1946) e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione all'esercizio abusivo della professione di infermiere, difettando la prova del fatto e non ravvisandosi gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 348 cod. pen., non sono consentiti in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mirano a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale si eccepisce l'estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha spiegato come il reato ebbe a consumarsi solo nel 2015, allorché l'imputato cercò di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'ordine professionale e degli uffici amministrativi della clinica ove lavorava utilizzando il certificato contraffatto di cui non ebbe difficoltà ad entrare in possesso (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), di modo che il reato si è prescritto in data 20 aprile 2023, quindi, successivamente alla pronuncia in data 14 aprile 2023 della sentenza di secondo grado; tanto rende irrilevante, in presenza di motivi inammissibili, l'intervenuta prescrizione (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla è dovuto alla parte civile in applicazione del principio di diritto, ribadito Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, secondo cui, in ipotesi di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, ove essa non abbia fornito - come nel caso di specie - alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 12 marzo 2