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Ordinanza — n. 12812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation between indictment and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Stentardo Arnaldo Valentino inadmissible. The appellant argued a lack of correlation between the indictment and the appellate judgment, but the court found this objection manifestly unfounded. The court ruled that minor descriptive changes to the facts in the indictment, which do not alter their historicity or the defendant's ability to defend themselves, do not constitute a violation of the principle of correlation.

Regesto Legislator

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Art. 516 cod. proc. pen.; Art. 624-bis, 625, 99 cod. pen.: A minor modification of the factual description in the indictment that does not affect its historicity or the defendant's right to defense does not violate the principle of correlation between the accusation and the judgment.

Parole chiave

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principle of correlation indictment description appellate judgment cassation inadmissibility criminal procedure code factual historicity defendant's defense furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 516 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014
Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018
pen.» (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep.
Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014
Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STENTARDO ARNALDO VALENTINO nato a ASTI il 22/07/1965 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che STENTARDO ARNALDO VALENTINO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 giugno 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Asti il 16 agosto 2017); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che in data 20 febbraio 2025 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente a firma del suo difensore, Avvocato Ferruccio Rattazzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si eccepisce il difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli» (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

è, infatti, ius receptum che «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275455;

Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262844); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore I